Servizio di sorveglianza sanitaria in tutta Italia.Richiedi un preventivo allo 06/9968439
sulla base della valutazione dei rischi e dell'analisi delle lavorazioni effettuate verrà identificata per tutti i lavoratori il tipo di Sorveglianza Sanitaria a cui dovranno essere sottoposti(protocollo sanitario)
PROTOCOLLO SANITARIO :
i costi sono indicativi,richiedete un preventivo
-
Visita medica generale annuale(comprensiva di attestati di idoneità) ........................€50,00
- Visita medica generale periodica........€30,00
- Rilascio attestato idoneità................€27,00
- Controllo funzionalità respiratoria.......€17,00
- Controllo audiometrico....................€17,00
- Elettrocardiogramma.......................€17,00
- Esami di laboratorio(emocromo completo, transaminasi GOT-GPT,creatinemia,gamma GT,piastrine)..€30,00
- Piombemia...................................€ 6,00
- Esame urine.................................€20,00
- Acido ippurico..............................€20,00
- Acido metilippurico........................€12,00
- Tampone faringeo.........................€12,00
- Coprocultura per salmonella.............€12,00
- Immunodiffusione radiale(lgC,lgA,IgM)€12,00
- Esame radiologico..........................€20,00
- Acido Mandelico............................€30,00
imptegati
- Visita medica generale...................€50,00
- Esame del visus............................€25,00
MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
Verranno così individuati i dipendenti soggetti a visita annuale, semestrale, e con eventuale altra periodicità.
Nomina il medico competente,in possesso di cui all'art. 2 com. 1 lettera d D.l
Sorveglianza sanitaria: obblighi per l’impresa – SPSAL Az. USL Modena – luglio 2002
LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI:
OBBLIGHI PER L'IMPRESA.
UN METODO PER ORIENTARSI.
a cura dei Servizi per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda
USL di Modena nell’ambito del Tavolo Provinciale 626 in collaborazione con Confintesa
(CNA, LAPAM-LICOM, Confcommercio-FAM e Confesercenti).
PREMESSA
La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione
della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di
effetti dannosi.
Questo documento si riferisce agli attuali obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria (visite
mediche preventive e periodiche) dei lavoratori.
Sono escluse dall’obbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori
dipendenti o ad essi equiparati indipendentemente dal tipo di attività svolta.
L’impresa che occupi anche un solo lavoratore dipendente o equiparato (sono lavoratori
equiparati ad esempio i soci e gli allievi) in attività per le quali la normativa prevede il
controllo sanitario deve nominare il medico competente per eseguire la sorveglianza sanitaria.
PER QUALI ATTIVITA’ E PER QUALI LAVORATORI
VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA?
Per rispondere correttamente a questa domanda
dobbiamo prima chiederci:
A. Abbiamo eseguito la VALUTAZIONE DEI RISCHI nell' impresa
prevista dal D.lgs. 626/94 ?
B. Conosciamo le LEGGI sulla sorveglianza sanitaria ?
C. Sono presenti MINORI ?
Ci occorrono soprattutto le seguenti informazioni:
• livelli di esposizione personale al rumore (LEP)
• uso di strumenti vibranti
• presenza di radiazioni
A. - CHE COSA CERCHIAMO NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI?
Sorveglianza sanitaria: obblighi per l’impresa – SPSAL Az. USL Modena – luglio 2002
• accurato esame delle etichette e delle schede di sicurezza dei prodotti presenti (oli, vernici,
solventi, smacchiatori, ecc...) per conoscerne la composizione chimica
• presenza e natura di polveri, fumi, nebbie o vapori inquinanti
• orario di lavoro (presenza di lavoro notturno)
• tempi ed orari d'uso dei videoterminali
• modalità di movimentazione manuale di carichi (sollevamenti, trasporti, tiro, spinta)
• presenza di rischi biologici (esposizione a microorganismi)
B. - RIPORTIAMO LE PRINCIPALI NORME SULLA
SORVEGLIANZA SANITARIA (aggiornate al luglio 2002)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
LAVORAZIONI/ATTIVITA’
SOGGETTE A OBBLIGO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA
DPR 303/56
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e
relative lavorazioni, elencati in tabella
allegata all’art. 33
DPR 1124/65
esposizione a silice e amianto
D.lgs. 277/91
esposizione a rumore e amianto
D.lgs.626/94 e successive
modificazioni e integrazioni
(D.lgs.242/96, D.lgs. 66/00,
L. 422/00 art.21, D.lgs.25/02)
movimentazione manuale carichi,
lavoro al videoterminale,
esposizione ad agenti biologici
esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni
D.lgs.230/95 - D.lgs. 241/00
esposizione a radiazioni ionizzanti
D.lgs.532/99 - Circ.Min.Lav.13/00
lavoro notturno
L.977/67-Dlgs.345/99-D.lgs.262/00
protezione dei giovani sul lavoro
DPR 321/56
lavoro nei cassoni ad aria compressa
DPR128/58 –D.lgs.624/96
lavori in miniere, cave, industrie estrattive
D.lgs. 271/99
lavoratori marittimi a bordo di navi
mercantili e da pesca
D.lgs. 272/99
lavoratori dei servizi portuali
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A. e B. - CONFRONTIAMO ORA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
NELLA NOSTRA IMPRESA CON LE LEGGI,
PER CONOSCERE L'EVENTUALE OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.
Scorriamo l'elenco di fattori di rischio con obbligo di sorveglianza sanitaria.
AGENTE NORMA DI LEGGE VOCE TAB. DPR 303
AGENTI FISICI
Radio, raggi X, sost. Radioattive
Radiazioni infrarosse e ultraviolette
Radiazioni ionizzanti
Rumore *
Vibrazioni e scuotimenti
DPR 303 / D.lgs.230
DPR 303
DPR 303 / D.lgs.230
D.lgs. 277
DPR 303
45
46
45
48
ASPETTI ERGONOMICI
Movimentazione manuale carichi **
Videoterminali ***
Lavoro notturno
AGENTI CHIMICI
Agenti chimici pericolosi per la
salute classificati come
molto tossici
tossici
nocivi
sensibilizzanti
irritanti
tossici per il ciclo riproduttivo
cancerogeni R45 R49
mutageni R 46
silice
amianto
D.lgs. 626
D.lgs. 626
D.lgs.532
D.lgs. 25
D.lgs. 25
D.lgs. 25
D.lgs. 25
D.lgs. 25
D.lgs. 25
D.lgs. 626
D.lgs. 66
DPR 1124
D.lgs. 277
Altri agenti chimici :
ferro ossido
polveri di cotone, lino,canapa,iuta
talco
zolfo
DPR 303
DPR 303
DPR 303
DPR 303
50
53
52
51
AGENTI BIOLOGICI
Anchilostomiasi
carbonchio e morva
leptospirosi
tbc, sifilide e altre pat. trasmissibili
virus, batteri, miceti, endoparassiti
DPR 303
DPR 303
DPR 303
DPR 303
D.lgs. 626
54
55
56
57
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NOTE
* Rumore: per i lavoratori di età maggiore di 18 anni gli accertamenti sanitari sono
obbligatori per LEP superiori a 85 dBA,
mentre per LEP tra 80 e 85 dBA i controlli sanitari sono da attivare su richiesta del lavoratore
condivisa dal medico competente;
per i lavoratori minori di anni 18 gli accertamenti sanitari sono obbligatori per LEP superiori
a 80 dBA (ai sensi della L.977/67 come modificata dal D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/00).
** La sorveglianza sanitaria preventiva e periodica è prevista dalla legge per attività che
comportano movimentazione manuale di carichi, ossia sollevamento o abbassamento,
sostegno, trasporto o spostamento, spinta o tiro con rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari.
Dalle Linee Guida Interregionali e dalla elaborazione del Gruppo Regionale Ergonomia
riportiamo gli attuali orientamenti pratici, che individuano l'obbligo di sorveglianza sanitaria
nei seguenti casi:
• attività di sollevamento, spinta, tiro o trasporto con Indici calcolati di Rischio superiori a 1
(nel caso del sollevamento ciò si verifica quando i pesi superano i 15 o 30 Kg. a seconda del
sesso e dell'età' del lavoratore, o anche per pesi inferiori nel caso di operazioni frequenti o in
condizioni disagevoli);
• altre attività di movimentazione manuale nelle quali pur non essendo stato calcolato l'Indice
di Rischio sia presente una delle seguenti condizioni:
>sussiste storia o evidenza di rischio (es. facchinaggio, edilizia , assistenza infermi);
>un peso di oltre 10 Kg. viene sollevato:
oltre 4 volte al minuto per meno di 1 ora
oltre 1 volta al minuto per un tempo fino a 2 ore
oltre 1 volta ogni 5 minuti per oltre 2 ore;
>un peso di oltre 3 Kg. viene sollevato con elevata frequenza e in modo
estremamente disagevole;
• sono presenti altri elementi di rischio elencati nell'Allegato VI D.lgs. 626/94.
*** E’ obbligatorio sottoporre a controllo sanitario i lavoratori che utilizzano attrezzature
munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte
le interruzioni di legge (art.21 L. 422/00).
Riconosciamo nella nostra impresa qualche rischio riportato nell'elenco?
In caso di risposta affermativa, possiamo verificare sul testo delle leggi se sussiste l'obbligo di
sorveglianza sanitaria (ad esempio, consultando la Tabella allegata all'art. 33 D.P.R. 303/1956
come modificata dal D.lgs. 25/02, o il D.Lgs.277/91 su amianto e rumore, o ancora il
D.Lgs.626/94 e successive modifiche su movimentazione manuale dei carichi, videoterminali,
rischio biologico, agenti chimici, cancerogeni, mutageni...).
In tali casi vige l'obbligo di nominare il medico competente e di far eseguire la
sorveglianza sanitaria ai lavoratori occupati nelle mansioni a rischio.
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Se invece non è presente nessuno dei rischi riportati nelle norme di riferimento nell'attività
della nostra impresa, non sussiste obbligo di sorveglianza sanitaria, a meno che non venga
emessa una PRESCRIZIONE o DISPOSIZIONE specifica dal Servizio di vigilanza.
Relativamente agli agenti chimici pericolosi per la salute, se i risultati della valutazione dei
rischi dimostrano che l’esposizione rimane al di sotto della soglia del rischio moderato non è
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, tranne i casi che il D.lgs. 25/02 non ha abrogato. In
attesa di indicazioni sul livello di rischio moderato si raccomanda la massima prudenza prima
di escludere la sorveglianza sanitaria.
Se abbiamo ancora dubbi, possiamo interpellare consulenti (come un medico competente), o
chiedere chiarimenti ulteriori alla Associazione di categoria od ai Servizi dell’Azienda USL.
Sorveglianza sanitaria: obblighi per l’impresa – SPSAL Az. USL Modena – luglio 2002
C. - NELLA NOSTRA IMPRESA LAVORANO MINORI ?
Per i lavoratori minori di 18 anni a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 345/99 e del
D.lgs.262/00 i controlli sanitari vengono eseguiti secondo le modalità riassunte nello schema
seguente.
MINORI DI 18 ANNI
ESPOSTI A RISCHIO
PROFESSIONALE
NO ⇐
PER CUI IL D.LGS. 626/94
PREVEDE L’OBBLIGO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA
SI
MEDICO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
MEDICO COMPETENTE
DELLA DITTA
• visita medica preventiva • visita medica preventiva
• visite periodiche annuali
• visite mediche periodiche
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APPENDICE: ALCUNE PRECISAZIONI
PER L'IMPRESA SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.
CHI VISITA I LAVORATORI?
Il medico competente: specialista in Medicina del Lavoro o disciplina equipollente o
riconosciuto Competente da una Regione per anzianità di servizio, nominato dal datore
di lavoro.
COME SI ESEGUE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Il medico competente:
- esegue le visite mediche preventive:
all’assunzione,
periodicamente,
alla cessazione del rapporto di lavoro (per gli esposti ad agenti chimici)
su richiesta del lavoratore (in relazione ai rischi lavorativi);
- esegue o richiede altri accertamenti seguendo:
leggi e norme
linee guida professionali ed amministrative
e tenendo conto: - dei tipi di lavoro (rischi, ambienti)
- caratteristiche individuali dei lavoratori
potendo richiedere per singole persone accertamenti specialistici aggiuntivi, se utili
alla prevenzione sul lavoro.
A CHE COSA SERVE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Gli accertamenti sanitari preventivi e periodici servono per constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e per formulare il giudizio di
idoneità specifica alla mansione (idoneo: può eseguire quella mansione senza pericolo
per la propria salute) ed inoltre per controllare nel tempo lo stato di salute dei
lavoratori.
Contro un giudizio di non idoneità parziale o totale del medico competente è possibile
presentare entro 30 giorni ricorso all'organo di vigilanza (SPSAL dell’Azienda USL)
(art 17 D.Lgs. 626/94).
IL MEDICO COMPETENTE HA ALTRE FUNZIONI E RESPONSABILITA'
oltre alla sorveglianza sanitaria ?
Ove è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria e di conseguenza la nomina del
medico competente, lo stesso medico ha altri compiti:
• visitare l'ambiente di lavoro e conoscere lavorazioni e rischi: "il Paziente del
medico del lavoro è il lavoro"
Sorveglianza sanitaria: obblighi per l’impresa – SPSAL Az. USL Modena – luglio 2002
• collaborare nella valutazione dei rischi, ad esempio esaminando le schede di
sicurezza dei prodotti e partecipando alla programmazione di eventuali
misurazioni ambientali
• collaborare nella adozione delle misure preventive, ad esempio indicando le
protezioni individuali necessarie
• informare i lavoratori sul significato e, in forma riservata, sui risultati degli esami
che esegue o richiede
• redigere ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio individuali, da conservarsi in
forma riservata presso il datore di lavoro
• partecipare alle riunioni di prevenzione, e fornire in forma collettiva ed anonima i
risultati degli accertamenti praticati e le altre considerazioni utili per la
prevenzione dei rischi
• partecipare nell'organizzazione del pronto soccorso
• eseguire le vaccinazioni previste per alcuni rischi nelle persone non ancora
vaccinate
• osservare altri obblighi di legge (es. D.lgs. 277/91, D.lgs. 626/94, Codice Penale) o
deontologici: refertare le malattie professionali, garantire il segreto professionale.
IL MEDICO COMPETENTE oltre a visitare i lavoratori e ad esprimere il giudizio di
idoneità COLLABORA PER RENDERE IL LAVORO CONFACENTE E
L'AMBIENTE DI LAVORO ADATTO per le persone che vi lavorano.
E PER FINIRE, ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI
Si ricorda che, ove l’obbligo di sorveglianza sanitaria non sussista, non è ammissibile
sottoporre il lavoratore a visita medica o accertamenti finalizzati alla valutazione dell’idoneità
da parte del medico competente. In tali casi, laddove lo ritenga necessario, il datore di lavoro
può richiedere visita di idoneità ai sensi dell’art.5 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) solo a Enti
Pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico (nella Provincia di Modena l’organismo
deputato a tali accertamenti è il Collegio Medico Unico presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Azienda USL).
Si ricorda infine che ai sensi dell’art.35 DPR 303/56 il datore di lavoro può essere esentato
dall’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte dell’Organo di Vigilanza qualora il rischio per
la salute dei lavoratori possa fondatamente ritenersi irrilevante per l’esiguità dell’agente
nocivo e la efficacia delle misure preventive.
La sicurezza a portata di un click!
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